Come aiutarci

La nostra associazione è una onlus regolarmente riconosciuta e hai quindi diritto a ricevere degli incentivi fiscali.  Scopri come!

Nella causale del bonifico ricordati di indicare “donazione” o “erogazione liberale”
Se vuoi che il tuo contributo sia destinato ad un progetto specifico non dimenticare di indicarlo nella causale del versamento.
Stella onlus, Banca Prossima, IBAN IT38 A033 5901 6001 0000 0062 629

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Ecco come aiutarci:

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“Io ci sono”
5X1000
Lascia il segno
E inoltre…

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Normativa

Il nostro ente è formalmente una ONLUS ex art. 10 d.lgs 460/97 iscritta all’omologa anagrafe unica

Il nostro ente le consente di scegliere l’applicazione alternativa delle due normative relative alle donazioni, stante l’obbligo da parte Sua di seguirne un regime solo per l’anno fiscale.

La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi al 19% somme fino a erogazione massima di € 2.065,83; ciò comporta un risparmio massimo di € 392,51.

La seconda normativa richiede una precondizione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga – come in effetti tiene – una contabilità in partita doppia e rediga – come redige – un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.

Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l’intera somma dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre i 70.000 euro.

Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione alternativa – utile alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a € 20.000 – di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato.

In tutti i casi, l’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, è necessaria la produzione di un documento – effettuato dall’ente a favore del donante – che attesti il ricevimento del bene e il suo valore unitario.

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate a riguardo.

Detrazione della erogazione:

art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86 – Circ 168E/98

Deduzione della erogazione

Art 14, DL 35/05, convertito con modificazioni da L 80/05 – Circ 39E/05

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità, la informiamo che in caso di indebita deduzione sono triplicate le sanzioni previste dalla legge.

Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.